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Tribunale del Riesame

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DEPOSITO VIA PEC

Per il deposito di tutti gli atti comunque denominati (documenti, istanze, motivi nuovi, memorie, impugnazioni etc., ex art. 24, commi 4, 6-bis, 6-quater, 6-quinques) inviare PEC a depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it

Modulo per il deposito impugnazione.

Modalità per l'invio attraverso PEC delle impugnazioni. 

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PER IL DEPOSITO CARTACEO VEDI IN CALCE ALLA PAGINA

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ATTENZIONE - E' necessario depositare una distinta impugnazione per ciascuna parte processuale, anche quando si è difensori di diversi imputati che intendono avanzare doglianza al tribunale per il Riesame (v. avviso)

VISIONE ATTI E RICHIESTA COPIE

In considerazione della tipicità della funzione della sezione del Riesame, ogni attività potrà essere svolta anche in presenza, direttamente in cancelleria, al 2° piano del palazzo "A" del Tribunale penale di Roma. Orario di apertura dal lunedì al venerdì ore 09:00 – 13.00.

Tuttavia è anche utilizzabile, per la richiesta di visione atti (v. modulo), nonché per la richiesta di copia di ordinanze e verbali di udienza (v. modulo - v. modalità), la PEC: riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it.

La richiesta di copia del fascicolo principale va fatta, dopo la visione degli atti, all'ufficio copie, mentre la richiesta di copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame va fatta direttamente alla cancelleria dello stesso Tribunale (l'importo dei diritti di cancelleria da pagare è riportato in calce all'avviso di deposito dell'ordinanza comunicato ai difensori).

Nei casi residui il Funzionario dell'Ufficio competente (salve le ipotesi di Patrocinio a spese dello Stato) quantificherà l’importo dei diritti e lo comunicherà al richiedente che potrà provvedere al pagamento mediante Pagopa, F24/F23 o portale LEXTEL. L’ufficio copie, dopo aver preso atto della ricevuta di pagamento trasmessa dal difensore, invierà via PEC le copie richieste.

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RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE PER GLI APPELLI CAUTELARI PERSONALI E REALI (ENTRO 5 GIORNI LIBERI PRIMA)

Art. 23-bis. (D.L. 28/10/20 n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18/12/20 n. 176) - Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza

 

AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021".

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AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".

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Per le informazioni relative alle formalità e modalità di deposito, anche con specifico riferimento alle impugnazioni, consultare la pagina

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DEPOSITO CARTACEO

Il deposito cartaceo delle impugnazioni e degli altri atti si può effettuare presso la cancelleria del Tribunale del Riesame, al 2° piano del palazzo "A" del Tribunale penale di Roma. Orario di apertura dal lunedì al sabato ore 09:00 – 13.00.

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    da un progetto dell'Avv. Roberto Randazzo   
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