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Specifiche tecniche di Atti e Allegati

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Provvedimento 11/7/2023 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP) (cliccare qui per il testo integrale del provvedimento)

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ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
a) Area Riservata: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall’articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
b) Atto Abilitante: atto da cui risulti la conoscenza dell’esistenza in un Procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro;
c) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
d) DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
e) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
f) PDF: Portable Document Format;
g) PDP: Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell’11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020;
h) PPPT: Portale del Processo Penale Telematico di cui all’articolo 87, comma 6 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
i) PST: Portale Servizi Telematici di cui all’art. 6 del Regolamento;
j) Regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, e successive modificazioni;
k) Re.Ge.WEB: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
l) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all’art. 7 del Regolamento;
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m) SICP: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
n) Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dai provvedimenti 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021.
ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell’udienza, attraverso il PDP degli atti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023
2. La corrispondenza tra la nomenclatura degli atti di cui al Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 e quella riportata sul PDP va riferita alla norma del c.p.p. o di altri articolati normativi, eccezion fatta per l’atto “Ricorso per Cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale” (art.1 comma 1 n. 93 Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023), il quale viene descritto sul PDP come “Ricorso Cassazione Ordinanze”.
ART. 3
(Individuazione del portale del processo penale telematico)
1. Per il deposito telematico degli atti di cui all’art. 2 del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il PDP.
ART. 4
(Modalità di accesso al portale del processo penale telematico)
1. Il deposito con modalità telematica degli atti individuati dall’articolo 2 avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata di cui all’articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata avviene mediante SPID o Smart Card.
4. L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato.
ART. 5
(Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di
documento informatico)
1. L’atto principale del procedimento in forma di documento informatico, da
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depositare telematicamente presso gli uffici giudiziari, indicati all’art. 1 del Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF o PDF/A (.pdf) con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);
b) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini;
c) è sottoscritto con firma digitale.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti formati, con le relative estensioni, e requisiti:
a) Documenti impaginati - PDF o PDF/A (.pdf), con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4), Rich-Text Format (.rtf).
b) Immagini raster - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif).
c) Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
d) Suono: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
e) Testo - TXT (.txt).
f) Ipertesti – XML Extended markup language (.xml).
g) Posta elettronica - eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f).
h) Archivi compressi – TAR, ZIP (estensioni: .zip, .rar), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-g).
i) Applicazioni crittografiche - per le firme e i sigilli elettronici avanzati: CAdES (.p7m), PAdES (.pdf).
j) Sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.
k) Se il documento è acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice).
3. Gli atti ed i documenti allegati devono essere caricati sul PDP senza la protezione di password.
4. Gli atti che le parti formano personalmente se depositati come atto principale, sono ammessi anche quando rispettano i requisiti di cui al precedente comma.
5. Al deposito della nomina nelle Procure della Repubblica deve essere allegato un cosiddetto “atto abilitante” qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale.
6. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 50 Megabyte per singolo file, fino ad un massimo di 500 Megabyte per l’intero deposito.
7. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere
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firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante, salvo che nel caso di atti depositati dall’Avvocatura dello Stato, in cui è consentito il deposito anche da parte di soggetto non firmatario.
ART. 6
(Requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati)
1. La preventiva annotazione nel ReGeWEB del Codice Fiscale del difensore è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.
ART. 7
(Deposito da parte dei difensori)
1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all’articolo 5 sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
b) i dati inseriti dal depositante;
c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di Giustizia.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP. I possibili valori di stato sono:
a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”;
b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’ufficio giudiziario destinatario;
c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nel sistema dell’ufficio giudiziario destinatario;
d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della Procura della Repubblica;
e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.
5. Il difensore può consultare l’esito del deposito (accolto, rigettato, errore tecnico) accedendo al PDP, dove è disponibile un documento scaricabile. L’esito è altresì comunicato a mezzo mail ordinaria, previa configurazione della stessa da parte
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del difensore nella sezione “Preferenze” del PDP.
ART. 8
(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo degli uffici giudiziari)
1. Il personale amministrativo degli uffici giudiziari ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo può accettare o rifiutare il deposito.
3. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all’art. 7, commi 4 e 5.
4. All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
ART. 9
(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)
1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato “in transito” di cui all’articolo 7, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.
ART. 10
(Pubblicità)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul PST del Ministero della Giustizia.
2. Il presente provvedimento sostituisce il precedente provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati n. 1690.ID del 24 febbraio 2021, pubblicato sul PST

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FORMALITA' TECNICHE DELL’ATTO

ART. 3 - Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) emesso in data 9/11/20

a) gli atti devono essere in formato PDF testuale di tipo nativo – trasformati in pdf dal programma di videoscrittura (“senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini”);

b) devono essere sottoscritti con firma digitale qualificata (indifferentemente in PAdES o CAdES). 

c) gli atti possono essere muniti anche di più firme digitali qualificate purché una di queste sia del depositante.

d) gli allegati depositati come copia per immagine di documenti analogici, sempre in formato pdf, devono avere una risoluzione massima di 200 dpi.

d) la dimensione massima consentita per ciascun inoltro a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze, è pari a 30 Megabyte.

reperibile al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&facetNode_2=4_10&facetNode_3=0_66&contentId=SDC303719&previsiousPage=mg_1_8#

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ART. 24 – D.L. “Ristori” (D.L. 28/10/2020, n. 137, in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 137/2020) – “Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, in data 18 dicembre 2020

comma 4 (ultimo periodo) Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.”

 

ANCHE GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE, ex art. 24, commi 6-bis e 6-sexies (vedi sotto) e art. 4 del Provvedimento DGSIA emesso in data 11/5/2020, reperibile al link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;137~art24

AVVERTENZE

Al fine di meglio veicolare i depositi, occorre inserire, anche nel campo “oggetto” nelle PEC inviate:

- Ufficio o sezione o codice identificativo delle singole sezioni;

- il numero del procedimento RGNR, di RG, l’indicazione dell’ufficio a cui è diretto, con la specificazione del giudice, del presidente, della sezione (per gli uffici GIP anche il codice predefinito identificativo dei singoli Uffici Gip, facendo seguire alla lettera U il numero a due cifre dell’Ufficio Gip interessato, senza lasciare spazi fra la U e le due cifre);

- tipologia dell’atto.

Gli atti pervenuti oltre le ore 13 dei giorni dal lunedì al venerdì saranno considerati pervenuti il giorno successivo, quelli pervenuti oltre le ore 13 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.

 

Non sarà efficace il deposito presso le PEC “depositoattipenali” per atti di pertinenza di altri uffici, che debbono essere obbligatoriamente depositati tramite il portale del processo penale telematico ai sensi dell’art. 1 del D.L. 137/2020 o di atti diversi da quelli inerenti l’attività giurisdizionale strettamente intesa, che continuano ad essere ricevuti secondo le usuali modalità.

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 dicembre 2021, il decreto legge n. 228/2021 che, all’art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della legislazione emergenziale.

In particolare, sono prorogate al 31 dicembre 2022 “le disposizioni di cui  all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale“.

La proroga degli artt. 23 e 24, d.l. 137/2020 riguarda praticamente tutta la disciplina emergenziale ivi contenuta (collegamento da remoto, decisioni in camera di consiglio dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, senza l’intervento del PG e dei difensori, con i relativi termini per invio delle richieste del PG e dei difensori o della richiesta di discussione orale e depositi telematici e via PEC), con la previsione di una disciplina transitoria, comune ai giudizi di legittimità in materia civile, secondo la quale “Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022“

E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 la vigenza delle disposizioni contenute nell’art. 23-bis d.l. 137/2020, relative ai giudizi penali d’appello nel periodo di emergenza COVID-19.

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DEPOSITO IMPUGNAZIONI (stralcio art. 24 Ristori)

comma 6-bis: quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

comma 6-ter: “L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale (impugnazioni fuori sede).

comma 6-quinquies: “Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354.

Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale”.

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CASI DI INAMMISSIBILITA'

comma 6-sexies: Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies - Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

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ATTENZIONE PER GLI ALLEGATI

Ai sensi del comma 6-bis, occorre indicare nei motivi della firma la dizione "conforme all'originale"; così facendo, non si certifica la genuinità dell’atto, ma semplicemente che l’allegato è conforme all’atto (anche se è una copia) in possesso di chi lo invia. Per prudenza, andrà fatto anche quando non si parla di impugnazioni.

Va evidenziato, infine, che l’obbligo di deposito delle copie cartacee in cancelleria, imporrebbe che almeno queste ultime siano prodotte secondo modalità idonee, onde evitare l’applicazione del 3° comma dell’art. 164 disp. att. c.p.p. (la cancelleria pone le spese delle copie a carico di chi ha presentato l’impugnazione)

 

DEFINIZIONI

PDF: Portable Document Format 

PAdES: (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni; 

CAdES: (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;

 PST: Portale Servizi Telematici accessibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it tramite area riservata;

PDP: Portale Deposito atti Penali;

DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;

ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Art. 4, Provvedimento DGSIA emesso in data 11/5/2020 reperibile al link http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_disposizioni_dgsia_per_portale_deposito.pdf

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    da un progetto dell'Avv. Roberto Randazzo   
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