DEPOSITI VIA PORTALE TELEMATICO
Per il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.
Da effettuarsi esclusivamente tramite portale del processo penale telematico https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp previa autenticazione con la propria firma elettronica alla pagina (https://pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp).
DEPOSITI VIA PEC
Per il deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente punto "A"
PEC 1- depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/1 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/1. Da verificare, e da inserire, a che cosa si riferiscono le varie SDAS 1, 2, 3 etc..
PEC 2 - depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio deposito atti - Indirizzo di carattere generale, è destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti assegnati ai singoli sostituti, purché non riconducibili a quanto indicato negli altri recapiti.
PEC 3 - depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/3 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/3
PEC 4 - depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/4 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/4, ivi compresi gli atti di opposizione alle archiviazioni nel caso in cui la notifica sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
PEC 5 - depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it
Persone offese VIO - E’ destinata alle Persone offese e ai rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per i reati di cui all’art. 1 della L. 69/2019 (c.d. “codice rosso”) al limitato fine di formulare richiesta di informazioni in ordine al numero di procedimento e al P.M. assegnatario (art. 90 bis comma 1 lett. b) c.p.p.).
PEC 6 - depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio 408 - E’ destinata al deposito degli atti di opposizione all’archiviazione ad eccezione dei casi in cui la notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
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Avvertenze
Le informazioni contenute nelle pagine di questo sito sono a carattere informativo, da considerarsi un aiuto e non certo un parere con valore legale; il materiale presentato ha il solo scopo di fornire delle informazioni generali e non intende sostituire quelle rinvenibili nei siti istituzionali; pertanto sono rese disponibili senza alcuna garanzia. Il sito internet viene aggiornato; tuttavia, visto il susseguirsi dei cambiamenti, non ci si assume alcuna responsabilità per l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati.
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SI INVITA a verificare personalmente ogni informazione, attraverso le fonti normative dirette, soprattutto nel caso si tratti di impugnazioni, atti o istanze che prevedono una sanzione processuale, nel caso di mancato o tardivo deposito.
L’utilizzo di ogni informazione contenuta nel sito presuppone la consapevolezza di quanto sin qui rappresentato e raccomandato.
Presentazione
Nell’ambito dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sempre condivisibili quando si parla di Giustizia, l’art. 24 del D.L. “RISTORI” (28/10/2020, n. 137 – in G.U. n. 269) in vigore dal 29 ottobre 2020, ha introdotto un’importante novità per gli avvocati penalisti: la possibilità di depositare atti, documenti e istanze tramite portale telematico o via PEC.
La legge di conversione del predetto decreto, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 18/12/2020, ha ulteriormente ampliato la portata applicativa dell’art. 24, prevedendo la possibilità di depositare via PEC anche le impugnazioni, oltre che motivi nuovi e aggiunti, richieste di riesame ed altro; opportunità negata dal decreto legge nella sua previsione iniziale (oltre che da celeri pronunce giurisprudenziali: Cass. 1° Sez. penale, sent. N° 32566/2020 del 19/11/2020). Si tratta di un notevole passo in avanti, o meglio, della prima vera apertura verso il superamento di quell’atavica diffidenza che grava sugli avvocati quando si parla di depositi telematici.
Le previsioni contenute nell’art. 24 del D.L. “RISTORI”, ormai definitive, si integrano con i vari provvedimenti attuativi del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del ministero di Giustizia, che precisano le SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ATTI E DEGLI ALLEGATI (importante consultare preventivamente la pagina), le modalità di deposito, l’elenco degli indirizzi PEC di tutti gli uffici giudiziari del territorio italiano ed altro.
Non è, però, così semplice come sembra; il portale del processo penale telematico manifesta problemi di vario genere e, talvolta è difficilmente utilizzabile, alcuni indirizzi PEC risultano ancora non attivi e/o già associati agli uffici ed i provvedimenti del DGSIA vengono talvolta rinviati da direttive organizzative locali, che a dispetto delle previsioni normative stabilite a pena di inammissibilità, indicano altri indirizzi PEC (non compresi nell’elenco individuato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero). La situazione, tra mille difficoltà (talvolta anche tecniche), è ancora in fase di assestamento e molto, come spesso avviene, dipende dalla efficienza dei singoli uffici giudiziari.
La legislazione, tra l’altro, è in continua fase di assestamento, come dimostra l’ultimo decreto del ministro della Giustizia del 13/1/21, che modifica la modalità di deposito - da PEC a Portale telematico - per l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ed altro (si consulti per il dettaglio, la pagina LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO).
In tale contesto, occorre ricordare che la normativa sui depositi online, prevista dall’art. 24 del D.L. “RISTORI”, rimane strettamente legata al suo scopo primario, che consiste nella “semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; lo stato di emergenza sanitaria è già stato rinviato al 30 aprile 2021 e, con ogni probabilità, verrà ulteriormente prorogato.
Non in ultimo, però, v’è da considerare che la modalità di deposito degli atti via PEC (o via portale telematico), a prescindere dalle necessità dettate dalla crisi pandemica, rappresenta una importante conquista per l’avvocatura, alla quale sarà difficile, se non impossibile, rinunciare. La legge può essere sempre migliorata e/o implementata, ma non v’è alcuna ragione per preferire una impugnazione inviata a mezzo raccomandata a quella inviata via PEC, così come non v’è ragione per ritenere valida la PEC a senso unico, e cioè solo quando proviene dell’ufficio e non anche dal difensore.
DEPOSITOATTIPENALI.IT nasce da un'idea dell'amico Roberto Randazzo che abbiamo inteso, di comune accordo, di continuare a coltivare, avendo come obiettivo quello di aiutare i Colleghi romani (per il momento) ad individuare, velocemente, l’indirizzo PEC o il portale per il deposito dei propri atti.
Come già specificato nella AVVERTENZE, visto il susseguirsi di leggi e regolamenti, rimane buona regola consultare direttamente ogni fonte normativa e/o regolamentare (in estratto, presso la pagina LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO oltre che presso i siti istituzionali) per verificare ogni informazione, l’intervenire di eventuali aggiornamenti o modifiche, oltre che per valutare personalmente l’interpretazione delle modalità previste dalle disposizioni provvisorie e/o locali; anche perché, tanto il rispetto delle specifiche tecniche degli atti da depositare, che del corretto utilizzo degli indirizzi PEC, sono previsti dalla normativa a pena di inammissibilità.
COLLABORAZIONE: In ogni caso si cercherà di tenere il sito aggiornato, ma fino alla umana (e professionale) possibilità che il tempo consente; per questo motivo, sono graditissime le vostre segnalazioni (avv.magliaro@gmail.com e avvocatolepri@gmail.com), legislative, regolamentari e/o giurisprudenziali, che verranno trattate nel rispetto della privacy e che potranno contribuire ad integrare le informazioni rinvenibili nel sito. Potrebbe tornare utile a tutti.
Avv. Marco Lepri


Avv. Raffaele Magliaro