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Legislazione di riferimento

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Provvedimento 11/7/2023 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP) (cliccare qui per il testo integrale del provvedimento)

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Fino all'approvazione del DM da emettersi entro il 31/12/2023, per il deposito telematico degli atti valgono le disposizioni vigenti (ATTENZIONE: LEGGERE IL PROVVEDIMENTO PUBBLICATO SOPRA DEL GIORNO 11/7/2023)

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DISCIPLINA EMERGENZIALE MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI PENALI

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ART. 24 DECRETO “RISTORI” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 137/2020) - Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

reperibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166 

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Convertito in via definitiva, con modificazioni, con la Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319)

Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg

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Di seguito l’articolo così come approvato in via definitiva:

 

ART. 24 – “Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. 

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1. 

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale  mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza .

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge. 

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. 

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: 

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; 

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; 

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4; 

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; 

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies. 

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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DECRETO 13 gennaio 2021 Ministero Giustizia -

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(GU Serie Generale n.16 del 21-01-2021) consultabile al link : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00327&elenco30giorni=false

Art. 1 - Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito  telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18  dicembre  2020,  n. 176, tramite il portale del  processo  penale  telematico  e  con  le modalita' individuate con provvedimento del  direttore  generale  dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2 - Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo   giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2021 (in vigore dal 6 febbraio 2021).

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PROVVEDIMENTO del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 4 novembre 2020

contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell’art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28 ottobre 2020 recante “ Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”  - reperibile al link:  http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/decreto_art24_comma1_portale_deposit.pdf

 

PROVVEDIMENTO del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9/11/2020

contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio - reperibile al link: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_depositi_pec_art24_c4.pdf

ALLEGATO n. 1 - contenente l’elenco degli indirizzi di PEC assegnati agli uffici giudiziari, aggiornato dal provvedimento del 11/12/2020 - reperibile al link: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Allegato_ElencoCasellePEC_20210128_4.pdf

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PROVVEDIMENTO del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell’11/5/2020

contenente le disposizioni relative alla modalità di deposito telematico ed alla (ex art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28) sul formato degli atti - reperibile al link: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_disposizioni_dgsia_per_portale_deposito.pdf 


Per eventuali ulteriori aggiornamenti: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3.wp

ATTENZIONE: Il portale del processo penale telematico che si trova alla pagina https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp viene a volte segnalato come “non sicuro” perché utilizza una configurazione di sicurezza obsoleta che potrebbe esporre informazioni personali inviate al sito. Per entrare, occorre concedere l’autorizzazione ad andare avanti comunque. Tanto vale anche per le pagine specifiche sopra indicate.

OCCORRE SEMPRE TENER PRESENTE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI E TRANSITORI EMESSI DAGLI UFFICI GIUDIZIARI INTERESSATI.

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CORTE D’APPELLO: Si rende noto che la Corte di Appello di Roma non ha ancora modificato il provvedimento del 26.11.2020, nel quale si individuavano gli atti depositabili via PEC (Dichiarazioni; manifestazioni di volontà; atti di assunzione delle conclusioni in forma cartolare; conclusioni scritte e note spese della parte civile; ricorsi per Cassazione/atti di impugnazione; motivi aggiunti). Secondo tale previsione, possono essere depositate via PEC - agli indirizzi di sezione! - solo istanze “de libertate”, richieste di ammissione al gratuito patrocinio, nomine e quant’altro non escluso dal provvedimento.

 

In ragione delle modiche legislative intervenute con la L. 176/2020 del 18 dicembre 2020, tale disposizione si ritiene comunque superata

 

È d’obbligo segnalare una pronuncia della Cassazione, anch’essa datata, ma da tener presente, reperibile al link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210108/snpen@s10@a2021@n00487@tS.clean.pdf

 

Si segnala, altresì:

PROCURA: disposizione del Procuratore della Repubblica N. 3859/20 Prot. Gab. CIRC.18  del 20/11/2020 (allegare PDF)

TRIBUNALE: disposizione Presidente del Tribunale, prot. 15663 del 25/11/2020 (errata corrige prot. 15570 del 24/11/2020). 

CORTE DI APPELLO: provv. Dirigenziale prot. 36213 del 17/11/2020; disposizione Presidente Corte di Appello di Roma prot. 37577 del 25/11/2020. 

TRIBUNALE e UFFICIO DI SORVEGLIANZA: Fonti: Linee Guida 19.6.2020, 2.7.2020 e provvedimento del 13.8.2020; provvedimento 26.10.2020 prot. n. 1555; Linee Guida del 13.11.2020 n. prot. 1694-2020; Linee Guida prot. n. 1710 del 16.11.2020, Accesso ai servizi di cancelleria fino al 31 gennaio 202

CASSAZIONE: disposizione Primo Pres. Cassazione prot. 2906/2020/I

MINORENNI: provv. Dirigenziale prot. 1910 del 19/11/2020

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SI RACCOMANDA COMUNQUE DI VERIFICARE PERSONALMENTE L’EVOLUZIONE DELLE INDICAZIONI.

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  Marco Lepri & Raffaele Magliaro   
    da un progetto dell'Avv. Roberto Randazzo   
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