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Corte d'Assise d'Appello

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DEPOSITO VIA PEC

Per il deposito di tutti gli atti comunque denominati (documenti, istanze, motivi nuovi, memorie, impugnazioni, etc., ex art. 24, commi 4, 6-bis, 6-quater, 6-quinques).

depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it  

ATTENZIONE: specificare nell’oggetto della PEC: CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

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DEPOSITO CARTACEO

Per il deposito delle sole impugnazioni presso la cancelleria della Corte di Assise di appello, secondo piano, Via Romeo Romei.

Per il deposito di istanze corpose o che contengano una notevole mole di allegati, è raccomandato il deposito in forma cartacea presso lo Sportello Unico Penale, sito in Via Romeo Romei, al piano rialzato (ex bar).

ALTRI INDIRIZZI UTILI

 

VISIONE ATTI, ACCESSO ALLA CANCELLERIA E RICHIESTA COPIE

per istanze di rilascio di COPIE in carico presso lo SPORTELLO UNICO PENALE

depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it indicando: Numero procedimento; Sezione, Giudice o Presidente del collegio.

In caso di richieste copie non voluminose, la richiesta può essere avanzata anche per il tramite dell’indirizzo PEC di sezione: assiseappello.ca.roma@giustiziacert.it

 

Il Funzionario (salve le ipotesi di Patrocinio a spese dello Stato) quantificherà l’importo dei diritti e lo comunicherà al richiedente che potrà provvedere al pagamento mediante Pagopa, modello F24/F23, portale LEXTEL. L’ufficio copie una volta ricevuto il pagamento invierà via PEC le copie richieste. La sentenza (qualora scansita) potrà con le stesse modalità essere inviata direttamente dalla sezione. 

Per le trascrizioni dei verbali di udienza è raccomandato – per i difensori - l’utilizzo del portale LEXTEL.

 

Per l’accesso alle cancellerie finalizzato alla consultazione dei fascicoli occorre l’appuntamento da richiedere tramite l’inoltro via PEC

assiseappello.ca.roma@giustiziacert.it

ufficiomisureprevenzione.ca.roma@giustiziacert.it 

esecuzioni.ca.roma@giustiziacert.it

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Per le informazioni relative alle formalità e modalità di deposito, anche con specifico riferimento alle impugnazioni, consultare la pagina

RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE

Art. 23-bis. (D.L. 28/10/20 n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18/12/20 n. 176) - Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. (15) ((20)) 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. (15) ((20)) 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. (15) ((20)) 4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. (15) ((20)) 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. (15) ((20))

 

AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1234 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021".

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AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1234 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".

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    da un progetto dell'Avv. Roberto Randazzo   
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