DEPOSITI VIA PORTALE TELEMATICO
Per il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.
Da effettuarsi esclusivamente tramite portale del processo penale telematico https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp previa autenticazione con la propria firma elettronica alla pagina (https://pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp).
DEPOSITI VIA PEC
Per il deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente punto "A"
PEC 1- depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/1 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/1. Da verificare, e da inserire, a che cosa si riferiscono le varie SDAS 1, 2, 3 etc..
PEC 2 - depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio deposito atti - Indirizzo di carattere generale, è destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti assegnati ai singoli sostituti, purché non riconducibili a quanto indicato negli altri recapiti.
PEC 3 - depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/3 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/3
PEC 4 - depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/4 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/4, ivi compresi gli atti di opposizione alle archiviazioni nel caso in cui la notifica sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
PEC 5 - depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it
Persone offese VIO - E’ destinata alle Persone offese e ai rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per i reati di cui all’art. 1 della L. 69/2019 (c.d. “codice rosso”) al limitato fine di formulare richiesta di informazioni in ordine al numero di procedimento e al P.M. assegnatario (art. 90 bis comma 1 lett. b) c.p.p.).
PEC 6 - depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio 408 - E’ destinata al deposito degli atti di opposizione all’archiviazione ad eccezione dei casi in cui la notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
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Corte d'Appello
NOVITA' DEPOSITO TELEMATICO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2025
DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 (CLICCA QUI)
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024)
PRINCIPALI NOVITA' IN EVIDENZA:
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). -
1. (omissis).
2. (omissis).
3. (omissis).
4. (omissis).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche (N.D.R: da intendersi cartacea e pec).
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale (N.D.R.: esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.».
DISPOSIZIONI PRECEDENTI AL D.M. 206/2024
DEPOSITO VIA PEC
Per il deposito atti nel periodo feriale la Corte di Appello ha istituito la pec:
ferialepenale.ca.roma@giustiziacert.it
Per il deposito di tutti gli atti comunque denominati (documenti, istanze, motivi nuovi, memorie, conclusioni e note spese di p.c., impugnazioni etc., ex art. 24, commi 4, 6-bis, 6-quater, 6-quinques, tranne le richieste di liquidazione degli onorari che devono essere depositate all’ufficio spese di giustizia tramite il programma SIAMM su Lsg.giustizia.it).
1a sezione depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it
2a sezione depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it
3a sezione depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it
4a sezione depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it
Cancelleria centrale depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti, documenti e istanze di procedimenti penali NON ANCORA ASSEGNATI alle sezioni (specificare nell’oggetto: CANCELLERIA CENTRALE ovvero, se interessata quest'ultima, CORTE di ASSISE di APPELLO).
MODALITA’ DI INVIO DEGLI ATTI: il formato deve essere in pdf e la dimensione del file non deve eccedere i 30 megabyte. L’oggetto deve contenere: la tipologia dell’atto; la sezione; il numero di registro generale di Corte di Appello o della notizia di reato; le generalità dell’imputato.
ALTRI INDIRIZZI UTILI:
ACCESSO CANCELLERIA CENTRALE / VISIONE ATTI / RICHIESTA COPIE
SPORTELLOUNICO PENALE
Per la richiesta di copie in carico presso lo SPORTELLOUNICO PENALE utilizzare la PEC
depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it indicando: numero procedimento, sezione, Giudice o Presidente del collegio. Il Funzionario (salve le ipotesi di Patrocinio a spese dello Stato, per cui ci si può rivolgere direttamente alla sezione interessata) quantificherà l’importo dei diritti e lo comunicherà al richiedente che potrà provvedere al pagamento mediante PagoPA, modello F24/F23, portale LEXTEL. L’ufficio copie una volta ricevuto il pagamento invierà via PEC le copie richieste. Le sentenze (qualora scansite) potranno con le stesse modalità essere inviate direttamente dalle singole sezioni dibattimentali interessate.
DEPOSITO CARTACEO
SPORTELLOUNICO PENALE
Presso lo Sportello Unico potranno essere depositate, in cartaceo, anche le istanze/IMPUGNAZIONI con documentazione in originale o molto corpose.
Allo stato si può accedere allo SPORTELLO UNICO, sito al piano rialzato della Corte di appello penale (ex bar) anche senza appuntamento (sempre consigliabile, via pec), sia per i depositi, che per richieste copie ed info.
Orario apertura Sportello Informazioni e Sportello Copie:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Orario apertura Sportello Depositi:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
ACCESSO ALLE CANCELLERIE
Per la prenotazione degli accessi presso le sezioni penali, anche ai fini della consultazione dei fascicoli , è attivo il servizio di prenotazione, al quale si può accedere, registrandosi, dal link: https://corteappelloroma.sitiwebgiustizia.it/PrenCancInformazioni.aspx.
Per le trascrizioni dei verbali di udienza è raccomandato - per i difensori - l’utilizzo del portale LEXTEL.
Per ogni ulteriore info l'accesso alle cancellerie è su appuntamento, da richiedere tramite PEC ai seguenti indirizzi:
sez1.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez2.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez3.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it
sez5.penale.ca.roma@giustiziacert.it
ufficiomisureprevenzione.ca.roma@giustiziacert.it
UFFICIO MOD. 12 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: per informazioni scrivere mail a spesegiustizia.ca.roma@giustizia.it, oppure tel. 06398088679.
Per le informazioni relative alle formalità e modalità di deposito telematico, anche con specifico riferimento alle impugnazioni, consultare la pagina: Specifiche tecniche di Atti e Allegati.
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RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE (normativa attualmente in vigore)
Diversamente dalla disciplina in vigore fino allo scorso 30 giugno 2024 è stato modificato il termine per la richiesta di trattazione orale per i processi in appello; per gli appelli proposti dal 1/7/2024 (quindi, per le impugnazioni depositate a decorrere da tale data) la richiesta di trattazione orale va avanzata entro 15 dalla notifica del d.c. (quindi del decreto di citazione di cui agli art. 601 c.p.p.) e non in relazione all'udienza (ora, art. 598-bis, comma 2, c.p.p.); entro 15 giorni prima dell'udienza il P.G. formula le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie (art. 598 bis comma 1, c.p.p.); entro 5 gg. prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica (art. 598 bis comma 1, c.p.p.).
Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio non partecipata è depositato in cancelleria e il suo deposito equivale a lettura ai fini dell'art. 545 c.p.p. (art. 598 bis, comma 1, c.p.p.).
Attualmente non si prevede alcuna forma di comunicazione in capo alla cancelleria delle conclusioni del P.G. al difensore che quindi sarà onerato di verificarne il deposito ed il dispositivo non viene più comunicato alle parti.
ART. 598 bis c.p.p.:
1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545 bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.
2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.
3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.
4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.
4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545 bis, in quanto applicabili.
NORMATIVA ANTECEDENTE AL 30 GIUGNO 2024 (normativa precedentemente in vigore)
Art. 23-bis. (D.L. 28/10/20 n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18/12/20 n. 176) - Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.
AGGIORNAMENTO Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021".
AGGIORNAMENTO Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - entrata in vigore il 01/03/2022) ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".
AGGIORNAMENTO: il Decreto Legge 22/6/2023 n 75, al suo art. 17 ha così disposto:
"Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione.
1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".
Sostanzialmente, la norma che disciplina la richiesta di trattazione orale in Appello e Cassazione (richiesta da fare rispettivamente 15 e 25 giorni liberi prima della data di udienza) rimane la stessa per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024, non più soltanto fino al 30 giugno 2023