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Corte d'Appello

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DEPOSITO VIA PEC

Per il deposito atti nel periodo feriale la Corte di Appello ha istituito la pec:

ferialepenale.ca.roma@giustiziacert.it

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Per il deposito di tutti gli atti comunque denominati (documenti, istanze, motivi nuovi, memorie, conclusioni e note spese di p.c., impugnazioni etc., ex art. 24, commi 4, 6-bis, 6-quater, 6-quinques, tranne le richieste di liquidazione degli onorari che devono essere depositate all’ufficio spese di giustizia tramite il programma SIAMM su Lsg.giustizia.it).

1a sezione depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it

2a sezione depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it

3a sezione depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it

4a sezione depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it

Cancelleria centrale depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it  per tutti gli atti, documenti e istanze di procedimenti penali NON ANCORA ASSEGNATI alle sezioni (specificare nell’oggetto: CANCELLERIA CENTRALE ovvero, se interessata quest'ultima, CORTE di ASSISE di APPELLO).

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ATTI: il formato deve essere in pdf e la dimensione del file non deve eccedere i 30 megabyte. L’oggetto deve contenere: ï‚· la tipologia dell’atto; ï‚· la sezione; ï‚· il numero di registro generale di Corte di Appello o della notizia di reato; ï‚· le generalità dell’imputato.

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ALTRI INDIRIZZI UTILI:

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ACCESSO CANCELLERIA CENTRALE / VISIONE ATTIRICHIESTA COPIE 

SPORTELLOUNICO PENALE

Per la richiesta di copie in carico presso lo SPORTELLOUNICO PENALE utilizzare la PEC

depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it indicando: numero procedimento, sezione, Giudice o Presidente del collegio. Il Funzionario (salve le ipotesi di Patrocinio a spese dello Stato, per cui ci si può rivolgere direttamente alla sezione interessata) quantificherà l’importo dei diritti e lo comunicherà al richiedente che potrà provvedere al pagamento mediante PagoPA, modello F24/F23, portale LEXTEL. L’ufficio copie una volta ricevuto il pagamento invierà via PEC le copie richieste. Le sentenze (qualora scansite) potranno con le stesse modalità essere inviate direttamente dalle singole sezioni dibattimentali interessate.

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DEPOSITO CARTACEO

SPORTELLOUNICO PENALE

Presso lo Sportello Unico potranno essere depositate, in cartaceo, anche le istanze/IMPUGNAZIONI con documentazione in originale o molto corpose. 

Allo stato si può accedere allo SPORTELLO UNICO, sito al piano rialzato della Corte di appello penale (ex bar) anche senza appuntamento (sempre consigliabile, via pec), sia per i depositi, che per richieste copie ed info. 

Orario apertura Sportello Informazioni e Sportello Copie:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Orario apertura Sportello Depositi:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

 

ACCESSO ALLE CANCELLERIE 

Per la prenotazione degli accessi presso le sezioni penali, anche ai fini della consultazione dei fascicoli , è attivo il servizio di prenotazione, al quale si può accedere, registrandosi, dal link: https://corteappelloroma.sitiwebgiustizia.it/PrenCancInformazioni.aspx.

Per le trascrizioni dei verbali di udienza è raccomandato - per i difensori - l’utilizzo del portale LEXTEL.

Per ogni ulteriore info l'accesso alle cancellerie è su appuntamento, da richiedere tramite PEC ai seguenti indirizzi:

sez1.penale.ca.roma@giustiziacert.it 

sez2.penale.ca.roma@giustiziacert.it

sez3.penale.ca.roma@giustiziacert.it

sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it

sez5.penale.ca.roma@giustiziacert.it

ufficiomisureprevenzione.ca.roma@giustiziacert.it

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UFFICIO MOD. 12 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: per informazioni scrivere mail a spesegiustizia.ca.roma@giustizia.it, oppure tel. 06398088679.

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Per le informazioni relative alle formalità e modalità di deposito telematico, anche con specifico riferimento alle impugnazioni, consultare la pagina: Specifiche tecniche di Atti e Allegati.

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RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE (aggiornamenti in calce)

Art. 23-bis. (D.L. 28/10/20 n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18/12/20 n. 176) - Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.  2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.  4La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.

 

AGGIORNAMENTO  Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1234 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021".

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AGGIORNAMENTO  Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - entrata in vigore il 01/03/2022)   ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1234 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".

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AGGIORNAMENTO: il Decreto Legge  22/6/2023 n 75, al suo art. 17 ha così disposto:

"Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n. 150  in  materia  di  disciplina  transitoria  per  i  giudizi di impugnazione.
1. All'articolo 94, del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n. 150, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «Per  le  impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno  successivo  alla  scadenza  del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo  87 continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  agli  articoli  23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto  periodo,  e  9,  e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n. 176. Se sono proposte  ulteriori  impugnazioni  avverso  il  medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

Sostanzialmente, la norma che disciplina la richiesta di trattazione orale in Appello e Cassazione (richiesta da fare rispettivamente 15 e 25 giorni liberi prima della data di udienza) rimane la stessa per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024, non più soltanto fino al 30 giugno 2023

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    Sito web degli Avvocati   
 
  Marco Lepri & Raffaele Magliaro   
    da un progetto dell'Avv. Roberto Randazzo   
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