DEPOSITI VIA PORTALE TELEMATICO
Per il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.
Da effettuarsi esclusivamente tramite portale del processo penale telematico https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp previa autenticazione con la propria firma elettronica alla pagina (https://pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp).
DEPOSITI VIA PEC
Per il deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente punto "A"
PEC 1- depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/1 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/1. Da verificare, e da inserire, a che cosa si riferiscono le varie SDAS 1, 2, 3 etc..
PEC 2 - depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio deposito atti - Indirizzo di carattere generale, è destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti assegnati ai singoli sostituti, purché non riconducibili a quanto indicato negli altri recapiti.
PEC 3 - depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/3 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/3
PEC 4 - depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/4 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/4, ivi compresi gli atti di opposizione alle archiviazioni nel caso in cui la notifica sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
PEC 5 - depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it
Persone offese VIO - E’ destinata alle Persone offese e ai rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per i reati di cui all’art. 1 della L. 69/2019 (c.d. “codice rosso”) al limitato fine di formulare richiesta di informazioni in ordine al numero di procedimento e al P.M. assegnatario (art. 90 bis comma 1 lett. b) c.p.p.).
PEC 6 - depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio 408 - E’ destinata al deposito degli atti di opposizione all’archiviazione ad eccezione dei casi in cui la notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
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Corte D'Appello per i Minorenni
NOVITA' DEPOSITO TELEMATICO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2025
DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 (CLICCA QUI)
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024)
PRINCIPALI NOVITA' IN EVIDENZA:
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). -
1. (omissis).
2. (omissis).
3. (omissis).
4. (omissis).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche (N.D.R: da intendersi cartacea e pec).
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale (N.D.R.: esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.».
DISPOSIZIONI PRECEDENTI AL D.M. 206/2024
DEPOSITO VIA PEC
Per il deposito di tutti gli atti comunque denominati (documenti, istanze, motivi nuovi, memorie, impugnazioni, etc., ex art. 24, commi 4, 6-bis, 6-quater, 6-quinques).
depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it
ATTENZIONE: specificare nell’oggetto della PEC: CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI.
Info e istanze varie per richiesta copie, visione fascicoli, etc. dovranno essere inviate telematicamente (dall’indirizzo mail dell’avvocato titolare della difesa) al seguente indirizzo: cancelleriaminorennipenale.ca.roma@giustizia.it.
Per l’accesso in presenza in cancelleria, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) è necessaria la preventiva prenotazione al link https://corteappelloroma.sitiwebgiustizia.it/PrenCancInformazioni.aspx
Indirizzo: Via Mario Amato, 13
Tel. 06398088155-8534-8538
Per le informazioni relative alle formalità e modalità di deposito telematico, anche con specifico riferimento alle impugnazioni, consultare la pagina:
RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE
Art. 23-bis. (D.L. 28/10/20 n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18/12/20 n. 176) - Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. (15) ((20)) 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. (15) ((20)) 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. (15) ((20)) 4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. (15) ((20)) 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. (15) ((20))
AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021".
AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".