DEPOSITI VIA PORTALE TELEMATICO
Per il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.
Da effettuarsi esclusivamente tramite portale del processo penale telematico https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp previa autenticazione con la propria firma elettronica alla pagina (https://pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp).
DEPOSITI VIA PEC
Per il deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente punto "A"
PEC 1- depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/1 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/1. Da verificare, e da inserire, a che cosa si riferiscono le varie SDAS 1, 2, 3 etc..
PEC 2 - depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio deposito atti - Indirizzo di carattere generale, è destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti assegnati ai singoli sostituti, purché non riconducibili a quanto indicato negli altri recapiti.
PEC 3 - depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/3 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/3
PEC 4 - depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it
SDAS/4 - È destinata al deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati relativi ai procedimenti trattati dalla struttura SDAS/4, ivi compresi gli atti di opposizione alle archiviazioni nel caso in cui la notifica sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
PEC 5 - depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it
Persone offese VIO - E’ destinata alle Persone offese e ai rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per i reati di cui all’art. 1 della L. 69/2019 (c.d. “codice rosso”) al limitato fine di formulare richiesta di informazioni in ordine al numero di procedimento e al P.M. assegnatario (art. 90 bis comma 1 lett. b) c.p.p.).
PEC 6 - depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it
Ufficio 408 - E’ destinata al deposito degli atti di opposizione all’archiviazione ad eccezione dei casi in cui la notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla segreteria SDAS/4.
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Corte di Cassazione
NOVITA' DEPOSITO TELEMATICO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2025
DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 (CLICCA QUI)
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024)
PRINCIPALI NOVITA' IN EVIDENZA:
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). -
1. (omissis).
2. (omissis).
3. (omissis).
4. (omissis).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. (omissis).
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale (N.D.R.: esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.».
DISPOSIZIONI PRECEDENTI AL D.M. 206/2024
DEPOSITO ATTI VIA PEC
Il deposito di tutti gli atti comunque denominati (impugnazioni, motivi nuovi, memorie, istanze, documenti, etc., ex art. 24, commi 4, 6-bis, 6-quater, 6-quinques) può essere effettuato via pec agli indirizzi di seguito specificati:
1^ Sezione Penale depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it
2^ Sezione Penale depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it
3^ Sezione Penale depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it
4^ Sezione Penale depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it
5^ Sezione Penale depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it
6^ Sezione Penale depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it
7^ Sezione Penale depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it
Per le informazioni relative alle formalità e modalità di deposito, anche con specifico riferimento alle impugnazioni, consultare la pagina:

ALTRI INDIRIZZI UTILI
DEPOSITO CARTACEO, VISIONE ATTI, ACCESSO ALLA CANCELLERIA
Il deposito IN PRESENZA di ricorsi e istanze corposi, e/o con una notevole mole di allegati, può essere effettuato, così come la consultazione dei fascicoli, solo previo appuntamento che può essere richiesto via pec agli indirizzi delle varie sezioni, sotto specificati (gli interessati riceveranno per via telematica comunicazione del giorno e dell'orario fissato per l'accesso in cancelleria che dovrà essere esibita in formato cartaceo o digitale all’ingresso di piazza Cavour):
1^ Sezione penale sez1.penale.cassazione@giustiziacert.it
2^ Sezione penale sez2.penale.cassazione@giustiziacert.it
3^ Sezione penale sez3.penale.cassazione@giustiziacert.it
4^ Sezione penale sez4.penale.cassazione@giustiziacert.it
5^ Sezione penale sez5.penale.cassazione@giustiziacert.it
6^ Sezione penale sez6.penale.cassazione@giustiziacert.it
7^ Sezione penale sez7.penale.cassazione@giustiziacert.it
Sezioni Unite Penali sezunite.penali.cassazione@giustiziacert.it
LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI sullo stato dei procedimenti devono essere inviate all'URP centrale, all'indirizzo PEC: urp.cassazione@giustiziacert.it (specificando nell'oggetto il tipo di richiesta di cui trattasi)
RICHIESTA COPIE
Per richiedere copie uso studio o esecutive, dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, nonché certificati all’U.R.P. Centrale della Corte di Cassazione, le istanze potranno essere inviate alla seguente pec: urp.cassazione@giustiziacert.it, specificando nell'oggetto il tipo di richiesta di cui trattasi (le copie esecutive delle sentenze, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della L. 176/20 e ss. modificazioni, potranno essere richieste ed ottenute via pec, con istanza sottoscritta con firma digitale, senza pagamento di diritti, fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo 2022; la conformità all'originale potrà essere apposta direttamente dall'avvocato richiedente sulla copia ricevuta via pec).
Andrà allegata copia del tesserino professionale del difensore ed eventuale nomina qualora questa non risultasse dagli atti.
La richiesta potrà essere compilata a forma libera ovvero secondo lo schema del modello predisposto e reperibile tramite il seguente collegamento (tratto dal portale della Corte di Cassazione, che si consiglia comunque di visitare):
https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/la_corte_settore_penale.page.
Per la richiesta di copie dei provvedimenti emessi dalla Corte, l’ufficio comunicherà diritti dovuti, modalità di pagamento ed ogni altra informazione utile.
La consegna delle copie potrà avvenire via pec, ovvero, previo appuntamento e dietro pagamento dei diritti dovuti, recandosi presso lo sportello Urp Centrale (sportello 6, piano terra, a sinistra dell’ingresso del Palazzo).
Richiesta di discussione orale
Il 29/6/2024 è stato pubblicato in G.U. (link G.U.) il decreto legge n. 89/2024 che, all’articolo 11, ha “ripristinato” i termini di 25 giorni prima dell’udienza innanzi la Corte di Cassazione per richiedere la trattazione orale del processo.
Di seguito il testo attualmente in vigore:
"Art. 611 cpp: 1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.
1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127;
b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598 bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.
1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza.
1-quinquies. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 2024, N. 89].
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la Corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza.
Normativa non più in vigore per la richiesta di discussione orale
DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137 ART. 23 C 9 BIS
La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - entrata in vigore il 01/03/2022) ha disposto - con l'art. 16, comma 1 - che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022").